Utilizzo delle parti comuni in condominio: un argomento peculiare

Diritti / Necessario avere rispetto della funzione oggettiva del condominio ma anche soggettiva

è consigliato consultare un legale esperto nella materia specifica

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Ogni condomino ha il diritto di utilizzare le parti e gli impianti comuni (art. 1102 c.c. in combinato disposto con l’art. 1139 c.c.3). Occorre specificare che si tratta di un diritto soggettivo che non si può comprimere o modificare in assenza del consenso del titolare. Inoltre, in quanto “soggettivo” tale diritto può essere esercitato senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale. Riguardo al diritto d’uso o di godimento della parte comune è opportuno sottolineare che non sono consentiti abusi o appropriazioni da parte dei condomini, poiché il diritto d’uso deve essere esercitato in modo paritario. La parte condominiale dev’essere usata nel rispetto della funzione oggettiva che svolge e non in modo diverso. Ad es. il condomino, non può allacciare un impianto di scarico delle “acque nere” a quello delle “acque bianche”, ovvero sulle aree destinate a verde non può parcheggiare l’automobile, oppure non può posizionare oggetti o mobili sul pianerottolo, essendo questi tutti usi difformi rispetto alla funzione oggettiva delle menzionate “cose comuni”. La giurisprudenza ritiene che il diritto di uso delle parti comuni deve rimanere all’interno di alcuni parametri, che individua facendo ricorso sia al disposto dell’art. 1102 cod. civ. che alla previsione dell’art. 1120 ultimo comma cod. civ. I parametri da rispettare sono: - la conformità alla destinazione della “parte comune” (art. 1102 c.c.) - la conservazione del pari uso (potenziale ed oggettivo) (art. 1102 c.c.); - il divieto di alterazione della stabilità dell’edificio (art. 1120 c.c.). - il divieto di alterazione della sicurezza dell’edificio (art. 1120 c.c.); - il divieto di alterazione del decoro dell’edificio (art. 1120 c.c.) Trattandosi di un argomento molto tecnico e peculiare, vale sempre il consiglio di consultare un Legale esperto nella materia per non incorrere in violazioni che potrebbero avere conseguenze pregiudizievoli benché poste in essere in buona fede. Avv. Lucia Caneve Consulente Confabitare