Ospiti indesiderati in case vacanze e alberghi. Come poter aiutare tutti i gestori

Procedura / Spesso le forze dell'ordine non possono intervenire: ci sono tuttavia delle legittime soluzioni giudiziali per chi non vuole abbandonare la struttura

Il caso riguarda chi non lascia la struttura nonostante la fine della prenotazione

«Cosa devo fare se un ospite mi occupa illegittimamente casa dopo lo scadere della sua prenotazione?». La domanda è interessante perché è all’ordine del giorno per chi gestisce case vacanza, e un po’ più rara per le strutture alberghiere. I titolari di casa vacanze o B&B, a differenza degli alberghi, hanno più che altro strutture con porte ordinarie e quindi con la classica serratura munita di chiave; se quindi un ospite non lascia l’immobile al termine della prenotazione, - il gestore si trova in difficoltà. Il pensiero più comune è “chiamo le forze dell’ordine mi aiuteranno”; spesso però, o per carenza di organico o altri motivi, non intervengono; ciò anche in quanto trattandosi di questioni prettamente civilistiche non rientrano nella loro competenza e quindi poco possono fare. Talvolta, alcuni zelanti agenti intervenuti, si sono cimentati nel cercare di fare ragionare l’ospite indesiderato, il quale ha abbandonato l’immobile. Fatta eccezione per le locazioni turistiche, a cui si estende la disciplina delle locazioni in generale ex art. 53 codice del turismo (ove il rimedio sono le azioni ordinarie di sfratto per finita locazione, per morosità, etc.), in caso di mancato rilascio dell’immobile nell’ambito di altri rapporti contrattuali (casa vacanze, B&B, Hotel), le legittime soluzioni giudiziali potrebbero essere: • In primis, la generale azione di adempimento al contratto di albergo stipulato, e cioè il rilascio della camera al termine concordato. Trattasi, tuttavia, di un ordinario procedimento di cognizione, con i relativi costi e, soprattutto, della durata di circa 2 anni; • In secundis, nel caso in cui vi sia un preciso pericolo nel ritardo (ad esempio, il soggetto tiene anche comportamenti molesti che disturbano la clientela; l’hotel è pieno e ha diverse altre prenotazioni per quella camera che rischiano di saltare, etc.) è possibile chiedere la tutela ex art. 700 c.p.c.: in questo caso, il Giudice può ordinare al soggetto che rimane nella camera di rilasciarla immediatamente, e il provvedimento potrà essere emesso ed attuato in tempi molto più rapidi (anche un mese); • In tertiis, si potrebbe valutare la strada delle azioni possessorie: fintanto che rimane nella camera prenotata, infatti, il soggetto è mero detentore della stessa; tuttavia, con la permanenza oltre l’accordo, specie se senza più pagare, si potrebbe configurare una c.d. interversione nel possesso, e cioè la trasformazione del soggetto da detentore a possessore, a scapito del titolare dell’hotel. Si potrebbe quindi agire per l’immissione nel pacifico possesso della camera da parte dell’hotel, con un processo che, seppur di cognizione come quello per inadempimento, ha tempistiche più snelle (seppur più lunghe del cautelare). In ogni caso, il titolare dell’hotel/casa vacanze potrà chiedere, cumulativamente, il risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non - patiti a causa dell’illegittima occupazione della camera/appartamento da parte dell’ospite indesiderato. Avv. Annamaria Cesari Consulente Confabitare