E se l'inquilino non paga le spese condominiali?

Quesito / Spesso ci si chiede se il locatore possa temporeggiare in attesa che l'amministratore provveda con l'intervento di una figura legale

La giurisprudenza amministra anche le mancate spese condominiali

La giurisprudenza amministra anche le mancate spese condominiali

Se l’inquilino non paga le spese condominiali, io quale locatore posso temporeggiare in attesa che l’amministratore gli faccia scrivere da un legale e agisca direttamente nei confronti del conduttore? No. Le spese condominiali le deve pagare il locatore all’amministratore in via anticipatoria, sia quelle che attengono al locatore che al conduttore; se nel contratto è previsto che il conduttore paghi direttamente l’Amministratore, ma non lo fa, ciò non esenta il locatore da responsabilità, il quale quindi dovrà sopperire alla mancanza del suo conduttore, pagando al condominio il dovuto, al fine di evitare un procedimento monitorio. Se il conduttore non paga le spese condominiali, l’amministratore farà scrivere da un legale al Locatore, unico soggetto possibile destinatario di un decreto ingiuntivo per questo titolo; vi sarà quindi un aggravio di costi dovuti all’intervento legale. La giurisprudenza recente ha stabilito che l’Amministratore può omettere di inviare un sollecito di pagamento all’inquilino moroso in taluni casi, pertanto, il rischio - in caso di temporeggiamento quanto al saldo delle spese condominiali - è la notifica di un decreto ingiuntivo al proprietario locatore senza preventivo avvertimento. In questi casi il locatore si vedrà addebitate anche le spese legali che non potrà pretendere in rimborso dal conduttore, benché sia questi l’eventuale “colpevole”. Il consiglio, nel caso che l’inquilino non onori il proprio debito per oneri condominiali, è di pagare tempestivamente all’Amministratore il dovuto e valutare con il proprio legale se vi siano i margini per uno sfratto per morosità: infatti ove il conduttore abbia un debito nei confronti del locatore a titolo di spese condominiali per un importo pari a due canoni di locazione, potrà agire per la convalida di sfratto, con provvedimento conclusivo che prevede il rimborso delle spese legali in favore del locatore. Avv. Annamaria Cesari Consulente Confabitare