
"Gli errori sono solo formali e non c’è alcuna scheda ‘ballerina’"
Sono tre gli elementi attraverso i quali i legali dello studio Sandulli, Battini e Cinimo intendono smontare la sentenza del Tar. La prima: "Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna ha travisato la portata concreta delle irregolarità relazionate dalla Prefettura di Rimini" spiegano dalla coalizione che sostiene Daniela Angelini. Questo avviene perché: "C’è piena corrispondenza tra il numero di votanti registrati e quello delle schede scrutinate" ribatte l’avvocato Marco De Pascale di 2030. "Parliamo di una differenza di 4 schede su 17.074, errori derivanti dalle trascrizioni nei verbali, tutto qui. La sentenza è stravagante – riprende il legale –. Per alcune pagine utilizza pronunciamenti del Consiglio di Stato per avvalorare l’idea che non c’è intento fraudolento o errori per rifare tutto, poi arriva alla conclusione opposta". Uno dei temi più dibattuti è quello della scheda ‘ballerina’, ovvero della scheda che usce dal seggio e poi vi rientra, situazione tale da alimentare dubbi sulla regolarità del voto. "Non solo l’ipotesi della scheda ballerina non è provata dal Tar, ma non c’è alcuna scheda che è uscita dal seggio per poi ritornarvi. Analizzando la relazione fatta dalla stessa Prefettura ben si capisce come non abbia ‘viaggiato’ alcuna busta tra la sezione due e la uno, ovvero fino alla sezione centrale in municipio. Per prima cosa nella busta in questione non c’erano schede perché avrebbe dovuto contenere quelle deteriorate, ma non ve n’erano. Inoltre nella relazione del magistrato fatta nel giorno delle elezioni, non viene rilevata alcuna presenza erronea. Dunque se c’è stato un passaggio di una busta vuota questo può essere avvenuto dopo le operazioni di validazione, non prima. Pertanto non c’è stato alcun viaggio". Il terzo elemento contestato è l’apertura delle urne in un seggio a operazioni di voto già terminate. "Innanzitutto la cosa è stata messa a verbale dallo stesso presidente di seggio, inoltre è perfettamente plausibile e spiego il perché. Con le comunali c’erano anche le votazioni per 5 referendum, tutti con urne diverse. Vigevano ancora regole derivanti dal Covid, e le schede dovevano essere immesse nelle urne dagli stessi elettori. La richiesta di apertura pertanto va iscritta ad un atto prudenziale per verificare che non vi fossero errori commessi nel conferire le schede di voto".
a.ol.