Chiringuito vince la sfida contro il chiosco bar

Battaglia legale al bagno 100 di Riccione. Il Consiglio di Stato dà ragione ai fratelli Corazza: "Hanno rispettato il regolamento" .

Chiringuito vince la sfida contro il chiosco bar

Chiringuito vince la sfida contro il chiosco bar

Il chiringuito vince la battaglia in tribunale contro il chiosco bar. Accade al bagno 100 di Alfredo Corazza. Nel 2018 arriva la richiesta di poterlo realizzare seguendo i dettami del piano dell’arenile nella variante del 2015, e del regolamento comunale del 2016, che stabiliva le norme e i comportamenti da seguire per poter realizzare sulla concessione demaniale dello stabilimento un chiringuito per la somministrazione di bevande. Sono anni in ci si consuma la battaglia tra bagnini e l’associazione chioschisti che contesta l’apertura di nuovi punti di somministrazione bevande sull’arenile oltre a quelli in precedenza concessi e trasformati con il tempo in ristoranti.

Corazza, come altri bagnini, si muove seguendo quanto scritto nel regolamento pubblico. Stando alle norme fissate dal Comune il chiringuito può essere realizzato con una nuova società formata da un bagnino e da una attività che già somministra bevande e cibi. Ma per prima cosa è scritto a chiare lettere che il chiosco bar confinante con lo stabilimento ha un diritto di prelazione rispetto ad altri pubblici esercizi. In altre parole Corazza deve chiedere alla società del chiosco bar confinante la volontà di costituire una società assieme. "Ed è quello che abbiamo fatto, ma senza ottenere risposta", ricorda il bagnino. Passato del tempo Corazza si muove cercando altri potenziali soci, e trovandoli. Ne conseguono la formazione della società, la richiesta in Comune per fare il chiringuito. La società di Crudi Valeriana &C. titolare del Bar Natalino, non ci sta e fa ricorso al Tar. I giudici del tribunale regionale con sentenza del 2019 non accolgono il ricorso. Il primo round va a Corazza, ma la controparte ricorre al Consiglio di Stato. Siamo nel 2020 e pochi giorni fa i giudici di Palazzo Spada si sono espressi con queste parole: "L’appello va conclusivamente respinto". "Una bella notizia", ribatte Corazza. Nella sentenza dei giudici del Consiglio di Stato viene citato "l’art. 3 del regolamento (comunale), più nello specifico, prevede che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in chiosco debba essere rilasciata esclusivamente ad una società di gestione. Il medesimo art. 3, innovando sul punto la previgente disciplina, prevede inoltre che detta società di gestione, oltre a poter essere costituita tra il titolare di uno stabilimento balneare e il barista confinante, può altresì essere costituita dal primo con il titolare di un qualsiasi pubblico esercizio presente sull’arenile abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande, restando comunque ferma una preferenza del pubblico esercizio confinante, a cui viene riconosciuto un diritto di prelazione". In conclusione per il Consiglio di Stato la condotta e gli atti relativi alla costituzione del chiringuito hanno seguito i regolamenti vigenti.

Andrea Oliva