
Roberto Biagini
La tenda non s’ha da fare, in spiaggia. A dirlo è una sentenza del Consiglio di Stato che si è espresso in via definitiva su un contenzioso che vedeva uno contro l’altro una società di gestione di un chiosco bar sull’arenile a Rivazzurra e il Comune. L’amministrazione comunale ne è uscita vincitrice, e l’opera edilizia realizzata non è sanabile. Per l’avvocato Roberto Biagini, la sentenza rappresenta un precedente e un invito ad andare oltre. Per questo l’associazione Mare libero, che Biagini rappresenta, ha inviato subito una comunicazione scritta agli uffici del Comune per chiedere di procedere con controlli a tappeto sull’arenile. "Preso atto della sentenza, a questo punto Mare libero chiede all’amministrazione comunale di effettuare i controlli di competenza in tutti i chioschi e bar presenti nell’ambito dell’arenile al fine verificare la presenza di opere considerate illegittime in quanto prive di titolo edilizio". Per Biagini stiamo parlando di: "Parti esterne, pergolati, gazebo, chiringuito e così via".
C’è un altro elemento ancor più scottante, che Mare libero mette alla luce del sole. Se sono stati perpetrate irregolarità edilizie, allora va messa in discussione la concessione demaniale. Per usare le parole di Biagini: "Mare libero chiede in particolare di attivare i procedimenti di decadenza delle concessioni demaniali marittime ex art. 47 cod. nav. (a partire dai chioschi interessati da sentenze di questo tipo) ove si ritenesse, come sembra dalle intenzioni del Comune di Rimini, di considerarle ancora in vigore e non scadute (le concessioni, si intende)".
La sentenza pubblicata il 27 gennaio offre anche altri elementi che per Biagini riscriverebbe la storia delle strutture oggi presenti sulla sabbia.
"La pronuncia del Consiglio di Stato contiene principi chiari ed ineccepibili in ordine alla legittimità o meno delle strutture presenti sull’arenile riminese" ovvero "i tendaggi esterni ai chioschi-bar, lungi dal costituire opere meramente accessorie o sostitutive dei tendaggi esistenti in precedenza, si configurano piuttosto come funzionali a estendere l’area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, a costituire, in altri termini, essi stesse volume principale in cui viene esercitata l’attività economica della ricorrente", di conseguenza essi "possono essere autorizzati solo con permessi a costruire". In altri termini, la lista delle irregolarità sull’arenile potrebbe essere molto più lunga, e non limitarsi a un solo chiosco bar, secondo l’avvocato Biagini. E se quanto scrive il Consiglio di Stato, riprendendo la sentenza di primo grado del Tar, è evidente, allora "l’ amministrazione comunale è obbligata, per i principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, a verificare la legittimità di tutti i chioschi-bar presenti sull’arenile riminese". non solo, l’amministrazione dovrebbe "richiedere il titolo edilizio (permesso a costruire) anche per il chiringuito visto che anche questi, e a maggior ragione rispetto ad una semplice ‘tenda esterna’ ad un chiosco-bar, si configurano ‘come funzionali a estendere l’area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, a costituire, in altri termini, essi stesse volume principale in cui viene esercitata l’attività economica’ considerando anche la mole di denaro che entra nelle casse di chi li gestisce".
Andrea Oliva