MANUEL SPADAZZI
Cronaca

Autovelox a Rimini, la Cassazione annulla le multe

Il caso sollevato da un avvocato sanzionato in via Settembrini. Secondo i giudici la legge vieta l’impianto su quel tipo di strada

L’autovelox di viale Settembrini

Rimini, 20 gennaio 2023 - Ogni anno è una strage di multe in viale Settembrini. Ma per i giudici della Cassazione le sanzioni fatte dall’autovelox fisso vicino all’ospedale non sono valide perché, per le sue caratteristiche, sulla strada non può esserci un autovelox fisso.

La sentenza, pubblicata martedì, è un’altra tegola sull’impianto montato da anni in viale Settembrini, che nel 2021 ha elevato oltre 8mila multe per eccesso di velocità (il limite lì è di 50 km orari). La Cassazione ha affrontato il caso dopo che il Comune di Rimini aveva presentato ricorso, impugnando una sentenza del tribunale di Rimini che aveva annullato la sanzione presa da un avvocato di Cattolica, Alessandro Fabbri. Il ricorso fatto da Palazzo Garampi è stato rigettato, e il Comune di Rimini è stato condannato a pagare 600 euro a Fabbri, oltre al rimborso delle spese generali per il procedimento. "Quando ho deciso di impugnato la multa presa in viale Settembrini non l’ho fatto per i soldi – ci tiene a ribadire Fabbri – ma per una questione di principio. E dopo il tribunale di Rimini anche la Cassazione mi ha dato ragione".

L’avvocato cattolichino all’epoca, ricevuta la multa, si era rivolto in primo momento al giudice di pace, che aveva respinto il ricorso dando ragione al Comune. Ma Fabbri non si era arreso, era andato avanti e aveva fatto ricorso al tribunale di Rimini (assistito dal collega Mauro Gualtieri), che l’aveva accolto condannando l’amministrazione comunale a risarcirlo della sanzione e delle spese legali, per un totale di 1.232 euro. La sentenza del tribunale di Rimini è arrivata nel luglio 2021, e Palazzo Garampi ha deciso di opporsi ricorrrendo in Cassazione. Ma l’esito non è stato diverso. Per i giudici della Suprema corte, infatti, gli autovelox fissi possono essere installati anche su "una strada urbana di scorrimento" (come nel caso di viale Settembreini) se questa è dotata di "carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna di almeno due corsie di marcia e un’eventuale corsia riservata per i mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con eventuali intersezioni a raso con semaforo". Anche se la norma non prevede una larghezza minima della banchina, questa "deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle sue funzioni".

Nella sentenza sul caso Fabbri la Cassazione condivide il parere già espresso dal tribunale di Rimini, secondo cui "viale Settembrini presenta una banchina di ridottissima ampiezza, certamente inidonea a consentire la sosta dei veicoli, ritenendo pertanto che difettasse uno degli elementi essenziali che, per legge, la strada urbana di scorrimento deve avere per ospitare postazioni di rilevamento automatico della velocità a distanza del genere autovelox". Da qui la decisione di rigettare il ricorso presentato dal Comune di Rimini, condannato a pagare a Fabbri 600 euro più le spese generali per il procedimento.