FILO Firenze Locations & Academy Srl
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Procedimento cautelare promosso da FILO FIRENZE LOCATIONS & ACADEMY S.R.L.- ricorrente contro FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE-resistente

Tribunale ordinario di Firenze

Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/01/2020

pronuncia la seguente

ORDINANZA

FILO FIRENZE LOCATIONS & ACADEMY s.r.l. (di seguito FILO FIRENZE) ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.p. a questo Ufficio nei confronti di FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE (di seguito FONDAZIONE), al fine di ottenere in via d’urgenza un provvedimento di inibitoria per inadempimento contrattuale, illecito extracontrattuale e concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

FILO FIRENZE ha rappresentato di essere una società che offre servizi di organizzazione, promozione e gestione eventi nata dalla volontà del sig. Gianni STANZANI e di FONDAZIONE di dare vita ad una collaborazione professionale volta a valorizzare due strutture nella disponibilità della stessa FONDAZIONE, ossia Palazzo Pucci (storico palazzo fiorentino di proprietà della Diocesi di Firenze e concesso in locazione a FONDAZIONE) e Spazio Reale (centro congressuale e multifunzionale sito in Campi Bisenzio e di proprietà di FONDAZIONE).

Era stato inoltre convenuto che la stessa FILO FIRENZE fosse “l’unica società ora incaricata di gestire nuovi corsi ed eventi e di gestire e coordinare nuove occupazioni” e che conseguentemente FONDAZIONE potesse utilizzare quegli spazi “solo sulla base di corsi ed eventi già attualmente realizzati così come indicati in allegato (Sub. W) o richiesti dalla Diocesi e/o da enti a essa correlati per i fini istituzionali, avvertendo preventivamente la newco2 prima di accettare prenotazioni, al fine di permettere a quest’ultima di poterle confermare, gestendo l’occupazione degli spazi al fine di ottenere i risultati previsti dagli allegati” (art. 4 lett. E ed F LOI). Da tale clausola derivava, dunque, che FONDAZIONE avrebbe rinunciato alla gestione diretta degli spazi, demandandola in via esclusiva a FILO, avendo l’obbligo di preavvertirla ogni volta che avesse avuto necessità di utilizzare tali spazi; FILO FIRENZE, per sua parte, avrebbe accettato le richieste di FONDAZIONE di utilizzare gli spazi per quegli eventi già programmati ovvero qualora fossero pervenute dalla Diocesi e/o enti correlati richieste di organizzare eventi esclusivamente e prettamente istituzionali, con la conseguenza che tutti gli eventi non afferenti a “fini istituzionali” sarebbero stati devoluti alla gestione esclusiva di FILO FIRENZE, insieme alle richieste di coloro che si fossero rivolti direttamente a FONDAZIONE per l’utilizzo degli spazi (per fini extra istituzionali).

Sostiene FILO FIRENZE che FONDAZIONE sta violando ripetutamente e sistematicamente gli accordi presi nella Lettera di intenti, deducendo così l’inadempimento contrattuale di FONDAZIONE agli obblighi assunti, oltre che un comportamento integrante la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2958 c.c. e illecito extracontrattuale ex 2043 c.c. Il fumus boni iuris dell’inadempimento contrattuale e della concorrenza sleale ex art. 2958 co. 3 c.c. Sussiste il fumus boni iuris dell’inadempimento contrattuale e della concorrenza sleale dedotti dalla ricorrente FILO FIRENZE.

La vicenda contrattuale posta alla base dell’odierna controversia è pacifica e incontestata.

FONDAZIONE ha concesso a FILO FIRENZE, società di organizzazione e gestione eventi, l’esclusiva gestione di alcuni locali di sua proprietà (Spazio Reale in Campi Bisenzio) o comunque nella sua disponibilità (Palazzo Pucci a Firenze), riservandosi la possibilità di organizzare eventi in proprio soltanto se richiesti dalla Diocesi o da enti ad essa correlati per fini istituzionali. Allo stesso modo, FONDAZIONE si è impegnata a trasmettere a FILO FIRENZE le richieste di uso degli spazi o di organizzazione di eventi che pervengano direttamente alla stessa FONDAZIONE, essendo FILO FIRENZE l’unica società legittimata a gestire ed organizzare spazi ed eventi.

Si evidenziano, in particolare, gli eventi avvenuti presso i locali di Palazzo Pucci e alcuni di quelli avvenuti presso il complesso di Spazio Reale.

Ebbene, le argomentazioni sostenute dalla resistente non possono essere condivise.

Si evidenzia, infatti, come una tale interpretazione di “fine istituzionale”, che legittima una gestione diretta degli spazi e dell’evento da parte di FONDAZIONE, risulti incompatibile con la gestione in esclusiva concessa a FILO FIRENZE. Gli episodi indicati dalla ricorrente ben testimoniano come gli eventi organizzati in tali occasioni fossero estranei al fine istituzionale dell’Arcidiocesi, riguardando gli stessi convegni su giovani imprenditori emergenti (convegno Confcommercio del 27.6.2019), sulla sostenibilità ambientale (fine istituzionale di Alia s.p.a. ma non certo dell’Arcidiocesi), su serie televisive (evento patrocinato da Cassa di Risparmio di Firenze), e cena aziendali di soggetti privati (banca Mediolanum).

Gli eventi in questione, dunque, hanno carattere prettamente commerciale e non collegato al fine istituzionale dell’Arcidiocesi, attenendo specificatamente al perseguimento di interessi privati. Essi, pertanto, non possono legittimare una gestione diretta da parte di FONDAZIONE, la quale si è impegnata a trasmettere tali tipologie di richieste a FILO FIRENZE.

Allo stesso modo risultano commessi in violazione dell’esclusiva alcuni eventi organizzati presso il complesso Spazio Reale.

Si osserva, inoltre, come alcuni degli episodi dedotti dalla ricorrente siano idonei a sostenere il fumus della fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., dimostrando un comportamento di FONDAZIONE non conforme alla correttezza professionale ed idoneo ad arrecare danno a FILO FIRENZE.

Si richiamano, in particolare, i fatti del 16 ottobre 2019 relativi alla società TRGTS per l’evento Luxury 2020 e l’evento dell’8-9 novembre 2019 riferibile a UISP.

In entrambe le ipotesi FILO FIRENZE deduce uno sviamento di clientela da parte di FONDAZIONE.

Violando l’esclusiva di FILO FIRENZE, infatti, e approfittando della promiscuità dei locali e spazi in cui organizzare gli eventi, FONDAZIONE ha intrattenuto contatti con i clienti di FILO, senza trasmettere alla stessa le richieste che le erano pervenute e proponendo preventivi a prezzi inferiori, approfittando della legittima inconsapevolezza nella clientela degli assetti societari e degli accordi contrattuali intercorrenti tra FONDAZIONE e FILO FIRENZE.

Il periculum in mora

Sussiste il periculum in mora per la concessione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Come emerge dalla documentazione prodotta da FILO FIRENZE, gli episodi riconducibili ad un comportamento inadempiente e non conforme alla correttezza professionale di FONDAZIONE sono stati plurimi e reiterati nel corso di un arco temporale di pochi mesi, concernendo anche eventi la cui organizzazione e gestione deve essere ancora ultimata.

L’atteggiamento ostruzionistico e prevaricatore che pare essere posto in essere da FONDAZIONE, unito alla noncuranza rispetto agli impegni di esclusiva in favore di FILO FIRENZE assunti con la stipula della Lettera di intenti, rendono fondato il timore che nelle more del tempo occorrente per far valere in via ordinaria il proprio diritto, FILO FIRENZE possa subire un pregiudizio imminente e irreparabile.

L’ammissibilità della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., in relazione all’art. 2599 c.c., e della misura di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c.

È ammissibile la richiesta di emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., in relazione all’ordine di inibitoria di cui all’art. 2599 c.c.

È ammissibile, inoltre, l’emissione della misura di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c., trattandosi di provvedimento cautelare di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro e, nello specifico, all’adempimento di un obbligo di fare infungibile, consistente nel rispetto delle condizioni contrattuali previste nella LOI, e di non facere, consistente nell’astenersi dal gestire direttamente eventi presso Palazzo Pucci e Spazio Reale in violazione dell’esclusiva concessa a FILO FIRENZE.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies, 669 octies, 700 c.p.c., 2599 e 2960 c.c., 614 bis c.p.c.,

Il Tribunale ordinario di Firenze, III Sezione civile in composizione monocratica, così provvede:

1) ordina a FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di adempiere alle clausole sub. Lett. E ed F della Lettera di intenti stipulata il 24.11.2016 nel senso indicato in motivazione;

2) inibisce a FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di organizzare direttamente eventi del tipo di quelli in parte motiva;

3) fissa ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. in euro 5.000,00 l’importo dovuto da FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE per ogni violazione o inosservanza successiva alla presente ordinanza;

4) ordina la pubblicazione della presente ordinanza, per una volta e per estratto, a cura di FILO FIRENZE LOCATIONS & ACADEMY s.r.l. e a spese di FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE, su “Il Resto del Carlino”, “Il Corriere della Sera”, su “Meeting e Congressi” e su “E20”, anche in edizione on line;

5) condanna FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare le spese di lite.

Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini