“Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 66/2003 cumulare più rapporti di lavoro part-time con più datori di lavoro è possibile, ma rispettando il limite massimo di 48 ore, comprese le ore di straordinario, per ogni periodo di 7 giorni. Tale limite deve essere calcolato come media settimanale in un arco di tempo di 4 mesi, elevabile a 6 dalla contrattazione collettiva o a12 a fronte di ragioni obiettive, tecniche o organizzative (ad esempio, in una settimana del periodo di riferimento è possibile lavorare per 52 ore, se in un’altra settimana dello stesso periodo si lavora per 44 ore, o meno). Il lavoratore ha l’onere di comunicare ai datori di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti previsti e fornire ogni altra informazione utile in tal senso. Un altro vincolo nella scelta di affiancare due incarichi part-time riguarda l'obbligo dei riposi. Deve sempre essere rispettato il riposo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni (inteso come media da rispettare nell’arco di 14 giorni) oltre al riposo giornaliero, pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore.
In ordine al trattamento delle ore che superano le 40 settimanali, le stesse vanno calcolate con riferimento al singolo rapporto di lavoro, pertanto nessuno dei due datori di lavoro applicherà maggiorazioni relative a lavoro straordinario in quanto i rapporti sono qualificati part-time. Le ore che ciascun datore di lavoro chiederà di essere lavorate oltre l'orario pattuito verranno trattate come ore di lavoro supplementare applicando le maggiorazioni previste dai rispettivi CCNL.”