Lavori in ritardo al chiosco "Non fu colpa del titolare"

Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato respinge l’appello del Comune. L’amministrazione condannata anche a pagare le spese legali

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Non vi furono responsabilità del gestore del chiosco sul ritardo nell’inizio dei lavori. Inoltre anche gli altri gestori non erano stati in grado di avviare i cantieri entro quella data. La quarta sezione del Consiglio di Stato conferma quanto deciso dai ‘colleghi’ del Tar, respingendo il ricorso presentato dal Comune e condannando l’amministrazione alle spese di giudizio, 3mila euro. Il caso è noto: il presunto ritardo nell’inizio lavori di Carlo Serafini, titolare di uno dei chioschi al parco delle Rimembranze, Habanero. Il Tar dichiarò illegittimo il provvedimento del Comune che aveva sancito la decadenza del permesso a costruire. Per la struttura, nel 2014, il Comune aveva infatti dichiarato la decadenza dell’atto nell’ambito del progetto di riqualificazione urbanistica e valorizzazione commerciale del Parco delle Mura. "I permessi erano decaduti poiché, secondo il Comune – avevano spiegato i legali difensori del titolare - i lavori di costruzione non erano iniziati nei tempi previsti. Ma nel corso della causa – come fa presente anche il Consiglio di Stato – è emerso come anche gli altri due titolari dei chioschi, ovvero Zoocky ed Elio, avessero iniziato i lavori in ritardo. In base a quanto sostenuto in sostanza dal Comune Serafini non aveva rispettato il termine di inizio lavori. Il titolare però aveva spiegato come il mancato rispetto dei termini fosse da imputare alla stessa amministrazione. Il Consiglio di Stato sottolinea come il Tar, nel ritenere fondato il ricorso, avesse riconosciuto infatti come il ritardo nell’iniziare i lavori per il chiosco (inadempimento posto a fondamento della impugnata decadenza) fosse infatti dipeso dalla condotta del Comune che non aveva provveduto tempestivamente alla consegna delle aree di intervento, senza la quale le opere non potevano essere iniziate. Il collegio inoltre ha confermato la disparità di trattamento rispetto ad altri due chioschi, per i quali, a differenza di quanto avvenuto nel caso di Serafini, era stata concessa una proroga per l’inizio dei lavori. A seguito dell’udienza dello scorso 22 aprile i giudici hanno quindi respinto l’appello dell’Amministrazione ritenendo che, nella fase precedente alla delibera in questione la gestione del progetto "Parco delle Mura" non presentasse certezze in merito alle tempistiche e alle modalità di realizzazione, non potendo pertanto prendersi a riferimento per i termini di inizio e fine dei lavori quelli indicati nel titolo edilizio.

v. r.