REDAZIONE MARCHE

Spiagge Marche 2021: nuove regole negli stabilimenti balneari

La Regione ha aggiornato le linee guida anche per il settore del commercio. Lettini a un metro e nuove indicazioni anche per gli alberghi

Spiagge 2021: nuove regole negli stabilimenti delle Marche

Ancona, 18 maggio 2021 - La Regione aggiorna le linee guida operative per la prevenzione da Covid-19 nelle strutture ricettive, negli stabilimenti balneari e per il commercio. Nei primi due casi le norme ricalcano, per gran parte, le linee guida già adottate lo scorso anno. Sono state però aggiornate ai più recenti decreti del governo e alle indicazioni discusse e approvate dalla Conferenza delle Regioni alcune indicazioni.

L'aggiornamento Coronavirus, il bollettino delle Marche del 18 maggio

Distanziamento tra ombrelloni

Gli stabilimenti balneari dovranno assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia.

Lettini

Per quanto riguarda i lettini posizionati a riva, senza ombrellone, fermo restando l’obbligo di rispetto della fascia di 5 metri dal bagnasciuga, dovranno essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. L’obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare.

Sport individuali e di squadra in spiaggia

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (come i racchettoni) o in acqua (nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (beach volley, beach soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni previste per l’attività sportiva specifica.

Aree gioco per bambini

Le aree gioco bambini potranno essere allestite e utilizzate solo assicurando la vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore e indicando il numero massimo di bambini che possono accedere contemporaneamente all’area.

Accesso alle piscine

L’accesso alla piscina dovrà essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 1 persona ogni 4 mq senza attività natatoria o di una persona ogni 7 mq per attività natatoria.

Obbligo di disinfettare

Restano gli obblighi per lo stabilimento balneare di disinfettare le attrezzature a ogni cambio di cliente e comunque sempre a fine giornata. Per l’utilizzo delle spiagge libere i Comuni dovranno garantire l’adozione di misure di mitigazione del rischio valutando le caratteristiche e l’ampiezza delle spiagge. Viene suggerita la regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale; l’informativa e il rispetto delle misure di mitigazione del rischio da parte dei bagnanti; il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.

Spiagge libere

La regolamentazione delle spiagge libere potrà essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente.  

Campeggi e villaggi

Per le strutture ricettive alberghiere, campeggi, villaggi ed extralberghiere compresi i rifugi alpini, gli ostelli della gioventù e gli appartamenti ammobiliati a uso turistico, sono state precisate le linee guida già adottate lo scorso anno e aggiornate le indicazioni per i servizi di Centro benessere, piscine termali, attività congressuali e l’uso di eventuale palestre interne.

L'assessore Carloni chiarisce

Per il commercio "le nuove norme servono per garantire la ripresa delle attività commerciali con una modalità di applicazione semplice delle norme di contenimento dell’emergenza Covid-19, all’interno del quadro dettato dai provvedimenti emanati dal Governo e dalla Conferenza delle Regioni". Così il vicepresidente della Regione, Mirco Carloni, che spiega come "le nuove disposizioni riguardano il settore del commercio su aree pubbliche (fiere, mercati e affini), commercio con sede fissa (negozi di prossimità, centri commerciali e vendita all’ingrosso), attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, catering, stabilimenti balneari, locali notturni, circoli, sale da ballo, impianti sportivi, mense, spacci e affini), servizi alla persona (acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori e piercing), piscine termali e centri benessere".