Macerata, 23 aprile 2021 - Accolto il ricorso per l’annullamento di una sanzione amministrativa irrogata a un ragazzo per avere violato il coprifuoco. Non solo: la prefettura di Macerata, come rappresentante del governo in provincia, è stata condannata a compensare le spese processuali. Il ricorso al giudice di pace di Camerino è stato presentato dal settempedano Marco Dialuce, studente al secondo anno di giurisprudenza, per conto di un amico di Pioraco, multato per avere violato il coprifuoco.
Il 21enne aveva già presentato ricorso per un’altra multa simile al giudice di pace di Macerata, qualche mese fa, e in quel caso il giudice aveva accolto solo in parte il ricorso, limitandosi a ridurre l’entità della sanzione. Stavolta, invece, è andata diversamente. Il caso è quello di un ragazzo di Pioraco, che ha violato il coprifuoco per andare a trovare la fidanzata.
Fermato, è stato multato: 533 euro (373 in caso di pagamento entro cinque giorni). "Ho difeso il mio amico ai sensi dell’articolo 317 del codice di procedura civile, il quale permette a un soggetto sanzionato di farsi rappresentare da una persona di fiducia, che può anche non essere avvocato, nelle cause per multe di entità inferiore a 1.100 euro. Ho fondato il ricorso – spiega Dialuce – sull’incostituzionalità del coprifuoco, trattandosi di una misura restrittiva della libertà personale. Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare è una sanzione di tipo penale e solo il giudice con atto motivato può disporla. Pertanto, è incostituzionale disporre un coprifuoco attraverso un decreto del presidente del consiglio dei ministri, che è un atto amministrativo gerarchicamente inferiore alla legge, e lo sarebbe anche se fosse disposto con un atto avente forza di legge".
"Non esistono deroghe ai principi costituzionali, se non in caso di guerra – prosegue –, e anche l’emanazione dello stato di emergenza è illegittima, perché il governo non ha ricevuto neppure una legge delega dal Parlamento, che gli conferisca i poteri necessari per incidere su diritti costituzionalmente garantiti. Lo sta facendo appellandosi al decreto legislativo 1 del 2018, che però si occupa dell’organizzazione materiale e logistica per fare fronte a emergenze calamitose, come il terremoto, e non conferisce in nessun modo allo Stato poteri pieni sui cittadini". Per Dialuce, quindi, lo Stato non potrebbe assolutamente limitare la libertà personale dei cittadini, fermo restando che per ragioni di carattere sanitario e sicurezza, lo Stato può limitare la libertà di circolazione, ma di certo non annullarla. Secondo la sentenza 68 del 1964 della Corte Costituzionale, "la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, ma mai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare". L’udienza, nel corso della quale il giudice di pace di Camerino ha letto il dispositivo di annullamento della multa, accogliendo il ricorso, si è svolta ieri mattina e tra una settimana le motivazioni saranno pure rese pubbliche.