QUINTO CAPPELLI
Cronaca

Sisma, aiuto dalle banche. Sospese le rate dei mutui

Terremoto, dopo l’ordinanza della Protezione civile, l’Abi sospende i pagamenti delle rate per un anno per chi ha una casa o un edificio commerciale inagibili.

Sisma, aiuto  dalle banche. Sospese le rate dei mutui

Sisma, aiuto dalle banche. Sospese le rate dei mutui

In seguito all’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, del 27 novembre scorso, riguardante le "disposizioni conseguenti il terremoto dello scorso 18 settembre sull’Appennino tosco-romagnolo", il vice direttore generale vicario dell’Abi (Associazione bancaria italiana), Gianfranco Torriero, ha emesso una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per un anno per chi si trova in questa condizione nei comuni interessati.

I comuni sono: Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena. I soggetti titolari di "mutui ipotecari o chirografari", relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, "ottengono" dalle banche e intermediari finanziari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate degli stessi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine (non inferiore a 30 giorni) per l’esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di queste informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 3 novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.