Ferrara, 2 novembre 2022 - La stessa violazione al Codice della strada commessa ripetutamente in un breve lasso tempo, può non essere una colpa tale da portare un giudice a confermate tutte le relative contravvenzioni notificate all’automobilista distratto. Stiamo parlando di ingresso nella zona a traffico limitato con un permesso scaduto: condizione in cui molti ferraresi si sono trovati negli ultimi tempi in città, anche a seguito della scelta dell’amministrazione comunale di non inviare più una mail per avvisare dell’imminente scadenza del titolo che dà la possibilità di entrare in ztl.
I casi. L’ultimo noto in ordine di tempo era quello dell’ex centrocampista della Spal, Luca Mora, che ha deciso di impugnare davanti al giudice di pace sanzioni amministrative per quasi novemila euro, per aver circolato in ztl con un permesso scaduto da alcuni mesi, tra gennaio e giugno scorsi. Lui sta aspettando la decisione del giudice, ma c’è chi invece questa decisione l’ha già ottenuta ed è favorevole. Un ferrarese, in possesso di un permesso di ingresso in ztl si era visto recapitare a casa, una dopo l’altra, contravvenzioni per la stessa infrazione: il suo permesso era scaduto e lui non aveva provveduto al rinnovo. Avrebbe dovuto pagare la cifra complessiva di diecimila euro, centesimo più centesimo meno. Il ’nostro’ ha quindi subito provveduto al rinnovo del permesso, ma ormai le infrazioni erano state commesse e quando ha ricevuto le relative multe ha deciso di impugnarle, con l’assistenza legale dell’avvocato Antonio Alosi. Di recente il giudice di pace Maria Manganelli ha accolto i ricorsi presentati dall’avvocato Alosi, riconoscendo valida la sola prima multa, che comporterà un esborso di qualche decina di euro, e cancellato tutte quelle successive. "Non solo – aggiunge Alosi – anche un altro giudice di pace del Tribunale di Ferrara ha accolto il ricorso contro le ulteriori multe ricevute dal mio cliente, cancellandole tutte, in questo caso, perché ha riconosciuto l’avvenuto pagamento della prima".
La sentenza. "Presupposto per l’erogazione della sanzione è non solo la sussistenza dell’elemento oggettivo, ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo quanto meno di colpa", ha scritto il giudice nelle motivazioni della sentenza con cui ha accolto il ricorso. "Il congruo numero dei verbali oggetto dell’impugnazione – ha sottolineato ancora – inducono all’annullamento". Non solo. Nella sentenza è stato sottolineato anche l’impatto che su queste dimenticanze può avere avuto il cambio di approccio dell’amministrazione comunale che "ha deciso di interrompere tale attività (cioè l’invio di una lettera in cui si avvertiva dell’imminente scadenza, ndr ) e non avvisava nemmeno di tale interruzione, traendo in inganno i possessori di permessi di accesso alla ztl".