Immobili danneggiati. Esenzione Imu finita

Cento, per gli edifici colpiti dal sisma per l’anno in corso l’imposta è dovuta: ecco le scadenze previste.

Immobili danneggiati. Esenzione Imu finita

Immobili danneggiati. Esenzione Imu finita

CENTO

Per i comuni colpiti dal sisma, la legge 197 del 29 dicembre 2022, ha prorogato fino al al 31 dicembre dello scorso anno l’esenzione Imu disposta per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente per i quali non sia intervenuta la definitiva ricostruzione e agibilità e la legge non ha prorogato l’esenzione al 2024. Pertanto, a decorrere dal 2024, tali immobili sono soggetti alle regole ordinarie come previsto dalla legge 160/2019. Con riferimento alle principali casistiche si precisa che per i fabbricati con ordinanze di inagibilità, l’Imu è calcolata con la riduzione del 50% della rendita catastale, solo se ricorrono le condizioni previste dalla Legge 160/2019. Pertanto, l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia Per i fabbricati con ordinanze di inagibilità in corso di ristrutturazione con pratica Mude o Sfinge aperta, l’Imu va corrisposta considerando il valore dell’area fabbricabile, fino alla data di fine lavori o accatastamento o utilizzo, secondo le regole ordinarie. Ove non ricorrano le condizioni sopra descritte, i fabbricati con ordinanza sono soggetti al pagamento Imu al 100%, senza riduzione. E’ richiesta la presentazione della dichiarazione Imu 2024 utilizzando il modello ministeriale. Per i versamenti dell’ imposta le scadenze sono: l’acconto giù scaduto il 17 giugno 2024 (con possibilità di fare ravvedimento) e il saldo entro il 16 dicembre. Per la dichiarazione Imu c’è tempo fino al 30 giugno 2025.