
Il Consiglio di Stato, dopo la camera di consiglio datata 16 gennaio, si è pronunciato a favore di Brodolini (foto d’archivio)
Una "irregolarità della parte tecnica dell’offerta presentata dall’appellante" che, per legge, "costituisce una carenza non sanabile mediante soccorso istruttorio". A cui consegue "necessariamente l’esclusione dalla procedura selettiva". Il bandolo della matassa, nell’intricato affaire gestione rifiuti cittadini, sta tutto in queste poche parole messe nere su bianco dalla quarta sezione del Consiglio di Stato (presidente Gerardo Mastrandrea, estensore Rosario Carrano). Il caso in questione? Il provvedimento – datato 2023 e della durata di 24 mesi e rinnovabile di ulteriori 12 – di aggiudicazione disposto da Hera in favore della Teknoservice del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e simili, di spazzamento e prestazioni accessorie, "da svolgersi nel territorio del Comune di Ferrara". Una decisione che nell’autunno di due anni fa venne immediatamente impugnata davanti al Tar dalla cooperativa Brodolini, classificatasi al secondo posto della gara, insieme alla Ciclat Trasporti Ambiente. A giugno, poi, il Tribunale amministrativo aveva dato ragione agli appellanti, ritenendo "non provata" da parte di Teknoservice la "disponibilità giuridica dei mezzi al momento della partecipazione alla gara". Un elemento "dimostrato dalla diversità dei mezzi indicati nell’offerta con altri non indicati, in assenza di una specifica previsione del bando in tal senso". In particolare, riguardo a "targa, numero di telaio, data di immatricolazione, caratteristiche, luogo di consegna".
Insomma, spiegò il Tar, i mezzi necessari per quell’apposito servizio di raccolta rifiuti, sarebbero stati "solo apparentemente nella disponibilità della concorrente al momento dell’offerta". La replica di Teknoservice non si era fatta attendere, con la querelle portata dritta a Roma davanti al Consiglio di Stato, con l’intervento dei magistrati in camera di consiglio lo scorso 16 gennaio e decisione pubblicata due giorni fa. "L’appello è infondato", si legge dall’atto che di fatto prosegue il ragionamento del primo organo giudicante. Con la quarta sezione che conferma ora come "la disponibilità giuridica dei mezzi indicati nell’offerta, debba sussistere già al momento della partecipazione alla gara, non essendo verosimile che in 48 ore (come previsto dalla procedura e dalla lettera di invito, con Hera chiamata a verificare "la corrispondenza dei dati dichiarati", ndr) l’operatore economico possa acquisire idonei titoli giuridici di disponibilità relativamente a tutti i mezzi richiesti dalla legge di gara". A tal riguardo, conclude il Consiglio di Stato, "si deve ritenere" che questa differenza "assuma rilevanza in effetti non già in sede esecutiva, quanto piuttosto in sede di partecipazione". Perché "la verifica con esito negativo della corrispondenza dei dati dichiarati, sebbene successiva all’aggiudicazione, conduce inevitabilmente alla revoca della stessa".