CRISTINA RUFINI
Cronaca

Coopcostruttori, la Cassazione:: "Quei pagamenti sono illegittimi"

La Suprema Corte mette la parola fine alle pretese di un imprenditore che aveva incassato 120mila euro "Sapeva dello stato di insolvenza in cui versava il gruppo, non doveva avere gli assegni a saldo".

Coopcostruttori, la Cassazione:: "Quei pagamenti sono illegittimi"

Sentenza della Cassazione su una vicenda legata al fallimento Coopcostruttori

ARGENTA

Quegli assegni non trasferibili, per quasi 120mila euro, non dovevano essere pagati da Coopcostruttori – l’impresa finita poi al centro di un mega fallimento, che già in quel periodo era in un periodo sospetto di solvibilità – all’impresa di Rocco Guerrisi. Lo ha stabilito di recente la Corte di Cassazione. I giudici capitolini hanno infatti respinto il ricorso presentato dall’imprenditore alla sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva ribaltato la decisione del Tribunale di Ferrara, risalente al lontano 2011: sentenza in cui quel pagamento era invece stato ritenuto legittimo. Coopcostruttori, per volontà della curatela ovviamente, si era opposta, impugnando davanti alla Corte di Appello di Bologna la sentenza del tribunale estense. E giudici felsinei avevano appunto imboccato la strada opposta a quella dei colleghi ferraresi, ritenendo che quel pagamento non avrebbe dovuto essere fatto, proprio perché Coopcostruttori si trovava già nella critica fase pre fallimentare. I giudici di Appello nella sentenza in cui hanno ritenuto illegittimo il pagamento di quegli assegni, sottolineano che: "una simile richiesta da parte di un imprenditore che operava nello stesso settore economico di Coopcostruttori e che ci intratteneva rapporti abituali – hanno rimarcato i giudici felsinei – lasciava presumere che questi fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la controparte contrattuale". È uno dei passaggi fondamentali che hanno portato gli ermellini a confermare la sentenza di secondo grado e non accogliere il ricorso presentato dall’imprenditore. "La corte di merito (corte di Appello di Bologna, ndr) – sottolineano i giudici della prima sezione Civile della Suprema Corte – ha inteso valorizzare indici interni ed esterni al rapporto contrattuale tra Guerrisi e Coopcostruttori, giudicati di pregnanza tale da indurre a ritenere che Guerrisi conoscesse la condizione in cui versava la sua debitrice al momento in cui venivano effettuati i pagamenti". E proprio per questo, si legge tra le righe, si era affrettato a farsi firmare gli assegni.