TOMMASO GUERINI
Editoriale

I confini della propaganda, legge del 1956 ormai travolta dai social

L'arretratezza della legislazione elettorale italiana: mancanza di regole per la propaganda online. Proposta di adeguamento alle normative internazionali

Se la civiltà di un paese si dovesse giudicare dalla qualità della sua legislazione elettorale, l’Italia rischierebbe una sonora bocciatura.

La legge che regola la propaganda elettorale risale al 1956, quando i candidati battagliavano a colpi di comizi, articoli sui giornali e manifesti che trasformavano i muri delle città in quadri di Mimmo Rotella.

Una politica più vicina a Cicerone che a Elon Musk.

Oggi, salvo qualche raro caso di politica vintage, i muri rimangono puliti, mentre i social network sono invasi da migliaia di contenuti di natura politico-elettorali anche nei giorni del silenzio elettorale, pensato per consentire al cittadino di esprimere liberamente il proprio voto.

Una pausa di riflessione alla quale teneva molto il legislatore del ‘900, tanto da vietare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico e la nuova affissione di stampati e manifesti.

Una preoccupazione non condivisa dal legislatore contemporaneo, che non ha mai ritenuto di adeguare questo divieto a internet e ai social network, consentendo il far west da molti commentatori osservato in queste ore.

Un evidente segno di arretratezza nella cultura istituzionale di questo paese, se si pensa che è ormai un dato acquisito che uno dei maggiori pericoli per la democrazia deriva proprio dalle campagne di disinformazione digitale massiva realizzate attraverso la diffusione di fake news e deepfake, destinato ad accentuarsi con l’evoluzione dei sistemi di profilazione basati sull’intelligenza artificiale.

Eppure, basterebbe copiare da chi si è già dotato di legislazioni ad hoc, pensate per regolare la politica contemporanea e non quella del secolo scorso, come la Francia o la California.

(*) professore ordinario di Diritto Penale