Zona rossa regole e divieti. Dai fiorai alle lavanderie: ecco chi non chiude

Da oggi anche Pesaro Urbino e Fermo in rosso. Dagli spostamenti all’attività motoria: tutto ciò che c’è da sapere sulle restrizioni imposte dalla Regione

Zona rossa: regole e divieti

Zona rossa: regole e divieti

Pesaro Urbino, 10 marzo 2021 - La provincia di Pesaro e Urbino e quella di Fermo da oggi, e al momento fino a domenica, sono in zona rossa. Un provvedimento preso dalla Regione, in via precauzionale, che riguarda ormai tutte le altre province delle Marche fatta eccezione per Ascoli. Ed è dettato dalla crescita del numero dei contagi da Covid.

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Ecco, allora, alcune delle novità previste. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti comprovati da motivi di lavoro (ma saranno mantenute in presenza solo le attività indifferibili), salute o necessità. In quest’ultima fattispecie rientrano il ritorno alla propria residenza, abitazione e domicilio, gli spostamenti per assistere parenti o amici non autosufficienti, per raggiungere o andare a prendere i figli minorenni che vivono con l’altro genitore, se separato. Chiuse tutte le scuole e didattica a distanza per gli studenti. Per bar e ristoranti la musica non cambia. Erano già chiusi in zona arancione, e continueranno a restare chiusi fino al 14 marzo. Rimane consentita la possibilità di vendita per asporto. Per i bar fino alle 18 e per i ristoranti fino alle 22. Parrucchieri ed estetiste chiudono, ma non gli altri servizi alla persona come lavanderie, tintorie, pompe funebri. Quanto all’attività motoria e al jogging è consentita, ma solo vicino alla propria abitazione e in forma individuale.

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Secondo l’ultimo Dpcm del 2 marzo, le misure di contenimento del contagio che si applicano sono spiegate in 10 articoli, dal 38 al 48. Di seguito tutti i punti spiegati in dettaglio.

Zona rossa: regole

Spostamenti

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Necessaria l’autocertificazione. Il governo ha ulteriormente specificato: in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione; non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.  

Sport

Tutte le attività previste dall’art. 17, commi 2 (palestre, piscine, centri benessere, natatori, termali) e 3 (lo svolgimento degli sport di contatto), anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Altresì tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di un metro e con obbligo di utilizzo della mascherina. È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.  

Cultura

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o spazi anche all’aperto.  

Scuola

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.  

Commercio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (l’elenco di questi ultimi è nel grafico a destra). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.  

Bar e ristoranti

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi limitatamente ai propri clienti alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e simili senza cucina) l’asporto è consentito fino alle ore 18.  

Lavanderie e dintorni

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24, che invece sono aperte: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, tintorie e servizi di pompe funebri e attività connesse.  

Lavoro

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza.