REDAZIONE CRONACA

Zona arancione Marche: le regole per venti comuni della provincia di Ancona

L'ordinanza firmata dal governatore Acquaroli, per contenere il contagio è valida dal 23 febbraio fino alle ore 24 di sabato 27 febbraio. Cosa si può e non si può fare

Zona arancione per venti Comuni in provincia di Ancona: le regole

Zona arancione per venti Comuni in provincia di Ancona: le regole

Ancona, 22 febbraio 2021 - La zona arancione per venti comuni dell'Anconetano scatta questa notte, ovvero dalla mezzanotte del 23 febbraio. Si tratta dei Comuni caratterizzati da uno scenario di elevata gravità, da un livello di rischio alto e dalla presenza di alcuni casi di variante inglese

Bollettino 23 febbraio Covid nelle Marche: si dimezza il tasso dei contagi

Sentito il Ministero della Salute, il Prefetto e acquisita l’Intesa con Anci Marche, questa mattina il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato infatti una nuova ordinanza valida fino alle ore  24 di sabato 27 febbraio. 

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​I Comuni in zona arancione dal 23 febbraio

Si tratta dei Comuni di: Ancona, Camerata Picena, Castelfidardo, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Monte San Vito, Osimo, Ostra, Polverigi, Sassoferrato, Senigallia, Serra De’ Conti, Sirolo, Staffolo, quelli cioè dove si registra il maggiore tasso di contagiati.

Ai restanti Comuni della Provincia di Ancona si applicano invece solo i limiti agli spostamenti previsti per la zona gialla. 

Cosa si può e non si può fare nei nuovi Comuni arancioni

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Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita

Questo fatto salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.  E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori   non   soggetti   a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione

Ciò è fatto salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o  per  svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in tale Comune.

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Gli spostamenti consentiti

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al   giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori  rispetto  a  quelle  già lì conviventi, oltre  ai  minori  di  anni quattordici  sui  quali  tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili  o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di Provincia. Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Stop ai bar e ristoranti, ok a mense e catering

Vietati i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad  esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a prevenire  o  contenere  il  contagio. 

Asporto fino alle 18

Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme igienico sanitarie sia per  l'attività  di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle  adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività  prevalente  una  di  quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25  l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali,  negli  aeroporti,  nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni  caso  il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Chiusi i musei

Restano spesi musei e mostre, ad eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi fermo restando   il   rispetto delle misure di  contenimento dell'emergenza epidemica.

Autocertificazione: quando serve

L’ordinanza della Regione conferma inoltre sempre l’uso dell’autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.

Scuola: raccomandata didattica a distanza

È infine fortemente raccomandato lo svolgimento dell’attività didattica con modalità a distanza negli istituti scolastici in cui si registra un aumento dei casi di contagio da virus SARS-CoV-2.