FEDERICA GIERI SAMOGGIA
Cronaca

Vaccino obbligatorio a scuola: dal 15 dicembre sospensione e multa

Presidi, docenti, personale Ata dalle materne alle superiori, anche nelle scuole non paritarie. Ma ci sono casi in cui il dipendente è esentato

Bologna, 14 dicembre 2021 - Da domani, mercoledì 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale (oltre che per altre categorie come le forze dell'ordine) per tutto il personale della scuola: dai presidi ai collaboratori scolastici passando per i docenti e il personale tecnico-amministrativo. Dalla materna alle superiori statali. Ma non solo: dovranno sottoporsi alla vaccinazione coloro che lavorano nelle scuole non paritarie, nei servizi educativi per l'infanzia, nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e nei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Insomma, chiunque lavori in un qualunque istituto, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, dovrà aver adempiuto all’obbligo vaccinale che “comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, dal 15 dicembre, la somministrazione della successiva dose di richiamo".

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L'obbligo vaccinale per i docenti parte dal 15 dicembre
L'obbligo vaccinale per i docenti parte dal 15 dicembre

L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e la terza dose è di cinque mesi (150 giorni). Solo attraverso la vaccinazione, infatti, avviene il rilascio del super Green pass  che è diventato, nella scuola, obbligatorio per lavorare fino al 15 gennaio (anche se corrono voci che il Governo sia intenzionato a posticipare la scadenza). A definire le regole operative del chi deve fare cosa è una circolare a firma di Stefano Versari, capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Miur.

Per chi vale l’obbligo

Dal 15 dicembre, si legge nella circolare “la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attivita lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale Ata delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato”. “Pare e possa ritenersi escluso - scrive Versari - chi ha un rapporto di lavoro che risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternita o parentale”.

Personale esterno alla scuola

Qui la norma pare escludere tutti coloro che non sono dipendenti statali ma lavorano comunque a scuola. Per esempio, si tratta degli educatori sul sostegno, gli scodellatori (ossia coloro che porzionano il pasto nei refettori) e chi fa le pulizie. Infatti Versare scrive “non pare consentire l'estensione dell’ambito soggettivo dell’obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico. Resta fermo, invece, “l’obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola

Chi è esentato

Sono esentati dal vaccino coloro che hanno “un caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2”.

In questo caso, il preside adibisce questo personale, per il periodo in cui la vaccinazione e omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. La validita e la possibilita di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione senza necessita di nuovo rilascio di quelle gia emesse, e prorogata sino al 31 dicembre 2021.

I controlli

Il rispetto dell’obbligo vaccinale e assicurato dai presidi o dai loro collaboratori che “acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarita della posizione del personale in servizio”. Attraverso la piattafroma aggiornata Verifica C19.

Cinque giorni per la prenotazione

Nel caso in cui non risulta presentata quanto meno la richiesta di vaccinazione se non il super Green pass, il preside, “senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito: la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Durante i cinque giorni “il personale continua a svolgere la propria attivita lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”.

Alla scadenza dei cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il preside “attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento”

Sospensione senza stipendio

L’inosservanza dell’obbligo porta all’immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attivita lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento. "La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021".

La multa

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della Green pass base: ossia una multa da 600 a 1.500 euro.

La stessa sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale: per chi non verifica davvero la multa va, in questo caso, da 400 a 1.000 euro.

I supplenti

Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.

Obbligo vaccinale per i docenti: la circolare del Miur

Ecco il testo integrale della circolare diffusa nei giorni scorsi dal Miur per fare chiarezza sull'obbligo vaccinale.