Bologna, 1 settembre 2021 - Da oggi 1 settembre cambiano le regole sul Green pass: al rientro dalle vacanze con il ritorno in ufficio, e presto a scuola, si estende l’uso del certificato verde, mentre governo ed esperti discutono sull’ipotesi di rendere il vaccino obbligatorio.
Ecco cosa cambia e quando è obbligatorio il green pass da oggi: chi deve averlo e chi no, cosa succede invece a chi non ce l’ha e chi può essere esentato.
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Green pass: cosa cambia da oggi 1 settembre
Da oggi ai luoghi in cui è obbligatorio mostrare il green pass per l’accesso si aggiungono: scuola, università, trasporti nazionali. Resta invariato l’obbligo di certificato verde per consumare al tavolo nei ristoranti e bar al chiuso, per cinema, teatri, musei, sagre, stadi e palazzetti, palestre, piscine, sale giochi, sale bingo, casinò, parchi tematici e di divertimento, concorsi pubblici.
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Green pass a scuola e università: nuove regole
Da oggi e fino al 31 dicembre 2021, ovvero quando terminerà lo stato d’emergenza, il personale scolastico, prof e bidelli, non hanno l’obbligo di green pass per entrare a scuola gli studenti e gli insegnanti e tutti i dipendenti scolastici in possesso di certificazione medica per l’esenzione. All'università invece, oltre al personale, anche gli studenti dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19. Chi non lo fa potrà seguire solamente le lezioni a distanza. A stabilirlo è il decreto-legge in vigore dal 6 agosto, che chiarisce anche le sanzioni e le conseguenze per chi viola l’obbligo. Si rischia infatti una multa che va dai 400 ai 1.000 euro, oltre che di restare senza stipendio. Infatti il mancato possesso del green pass da parte di personale docente e ATA viene considerato assenza ingiustificata. A partire dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro si intende sospeso e non si riceve stipendio né altro compenso.
Green pass: dove non c'è obbligo dal 1 settembre
Niente green pass per entrare nei supermercati, nei centri commerciali (ma occhio alle eccezioni, come ad esempio sedersi al tavolo di un bar all'interno del centro commerciale), dal parrucchiere, dal barbiere, dall’estetista, negli hotel e strutture ricettive se si è clienti, nei bar e ristoranti all’aperto, palestre, piscine e centri benessere all’aperto, nei centri educativi per l’infanzia e le relative attività di ristorazione. Infine non deve avere il green pass chi accede ai centri termali per usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche dietro prescrizione del proprio medico.
Green pass: chi è esente
Sono esclusi dall’obbligo di certificazione verde Covid-19 i soggetti che per motivi di salute non possono vaccinarsi, sulla base di idonea certificazione medica. L’obbligo di green pass non si applica neppure ai bambini sotto i 12 anni perché esclusi per età dalla campagna vaccinale. Tuttavia in caso di viaggio dall’estero in Italia è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido ai bambini dai 6 anni in su.
Regole green pass e trasporti
Da oggi, 1 settembre serve il green pass anche per viaggiare in Italia via treno, aereo, bus o nave. Non più solo voli internazionali, dunque: sarà obbligatorio esibire il pass anche per tratte brevi come Roma-Milano o Napoli-Palermo. Il green pass non serve invece per salire a bordo di treni regionali, treni locali, metropolitana, bus cittadini, tram e filobus.
Green pass su treni e aerei
Da oggi è obbligatorio per l'accesso e l'utilizzo di treni a lunga percorrenza (Inter City, Inter City notte e Alta velocità), aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, su tratta nazionale e internazionale.
Green pass su navi e traghetti
Su navi e traghetti adibiti a trasporto interregionale, ad eccezione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi
In dettaglio, come previsto dalla nuova normativa, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio: su tutte l'uso della mascherina e l'osservanza del distanziamento.