REDAZIONE CESENA

La sentenza della Corte d’Appello: "Caserma, critiche legittime"

Il giudice civile ha respinto la richiesta di danni per diffamazione avanzata dall’ex sindaco Lucchi nei confronti di Faggiotto e Giangrandi che contestarono l’ampliamento del centro commerciale.

La nuova caserma dei carabinieri nella zona del centro commerciale Montefiore

La nuova caserma dei carabinieri nella zona del centro commerciale Montefiore

La sentenza della Corte di appello di Bologna ha confermato quella di primo grado del maggio 2022 con la quale Fabrizio Faggiotto e Marco Giangrandi, all’epoca esponenti della associazione Centro Anch’io, uscirono vincitori della causa civile per diffamazione e calunnia intentata a loro carico dall’ex sindaco di Cesena Paolo Lucchi, che aveva richiesto un risarcimento di centomila euro.

Il nodo della vicenda era l’accordo di programma tra Cia Conad e Comune di Cesena per l’ampliamento del centro commerciale Montefiore in cambio della costruzione della nuova caserma dei carabinieri. Un iter normale per le amministrazioni pubbliche che, sulla base di un bando per un’opera di utilità pubblica, concedono un vantaggio a un privato che si faccia carico delle spese.

Secondo Faggiotto e Giangrandi appariva poco comprensibile che il Comune avesse escluso la possibilità di realizzare la nuova caserma dei carabinieri all’ex Gil (in questo modo evitando di doverla costruire ex novo), quando poi il medesimo edificio è stato ristrutturato per ospitare la Polizia municipale. A più riprese Faggiotto e Giangrandi criticarono l’amministrazione comunale e il sindaco Paolo Lucchi per questa vicenda.

Come era avvenuto nella sentenza di primo grado, anche in appello il giudice ha valutato le affermazioni di Faggiotto e Giangrandi non diffamatorie nei confronti di Lucchi. La Corte d’appello di Bologna ha dunque rigettato l’appello proposto confermando integralmente la sentenza n.411/2022 emessa dal Tribunale di Forlì e ha condannato Lucchi al rimborso in favore delle parti appellate delle spese di 12mila483 euro. L’ex sindaco avrà sessanta giorni di tempo per decidere se ricorrere ulteriormente in Cassazione.

Si legge nella sentenza che "Lucchi, nel proprio atto di appello, si duole esclusivamente della falsità delle dichiarazioni rese dai convenuti, i quali avrebbero ripetutamente sostenuto che l’amministrazione comunale, così come aveva destinato i locali del’ex Tribunale a sede della Polizia Municipale, ben avrebbe potuto alla stessa stregua, insediarvi la Caserma dei carabinieri. In sé considerata, però – prosegue la sentenza – tale affermazione non può ritenersi diffamatoria e, almeno nel post Facebook contestato, Faggiotto mai ha espressamente dedotto, da tale vicenda, l’intenzione del Comune di voler agevolare un operatore privato per il tramite dell’affidamento dei lavori di costruzione ex novo della Caserma".

E ancora: "Faggiotto ha provveduto alla ricerca ed acquisizione di una notizia tramite un’opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, svolgendo attività simile a quello che viene definito giornalismo d’inchiesta".

In un altro passaggio della sentenza si legge che sono "pienamente rispettati i requisiti di continenza e pertinenza della notizia. (...) Lucchi ritiene superato il criterio della continenza verbale per aver i convenuti non solo falsato la realtà, sostenendo il preteso ingiustificato rifiuto da parte del Comune a collocare la Caserma dei carabinieri nei locali dell’ex Tribunale, ma anche ripetutamente affermato che "questa risulterebbe una manovra truffaldina messa in atto al fine di consentire l’operazione speculativa di un operatore privato". "Tale rilievo - si legge nella sentenza - non coglie tuttavia nel segno perché nell’ambito del diritto di critica, e del giornalismo d’inchiesta, a fronte della perdurante mancanza di chiarezza, possono legittimamente sollevarsi dubbi circa le reali motivazioni dell’azione amministrativa".

Andrea Alessandrini