Bologna, 20 settembre 2024 - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna conferma il daspo al presidente dei Trapani Shark, Valerio Antonini. Con la pubblicazione in data 18 settembre, il Tar dell’Emilia Romagna ha infatti respinto il ricorso presentato dal collegio di difesa di Antonini, rappresentato dagli avvocati Gabriele Bordoni e Carlo Massimo Zaccarini, confermando il provvedimenti nei confronti del presidente del club siciliano dopo i fatti del 9 giugno scorso, inerenti a gara-4 di finale promozione tra Fortitudo e Stark Trapani. Il provvedimento firmato dai magistrati Paolo Carpentieri, Paolo Amovilli e Alessio Falferi ha quindi confermato la precedente sentenza, respingendo la domanda presentata dai legali di Antonini con confermando il provvedimento che prescrive l’ingresso 10 minuti prima l’inizio della gara e uscita 10 minuti dopo la fine della gara stessa. Ecco i passaggi più interessanti della sentenza sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2024. “Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa l’insussistenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso. “Considerato in particolare che: - la condotta posta in essere dal ricorrente (Valerio Antonini) in occasione dell’incontro, comprovata da vari elementi probatori (tra cui relazioni di servizio fidefacienti, dichiarazioni di soggetti terzi qualificati e immagini video) appare obiettivamente gravemente provocatoria nei confronti della tifoseria della squadra locale ed idonea a creare pericolo per l’ordine pubblico; - per giurisprudenza consolidata la misura di prevenzione del daspo di cui all'art. 6 L. n. 401/1999 richiede la presenza di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti comprovanti l’ascrivibilità di condotte potenzialmente idonee a determinare una situazione di pericolo per l'ordine pubblico - che il provvedimento impugnato è stato emesso previo contraddittorio con il ricorrente ed esame delle relative memorie procedimentali, si da non ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa; Ritenuto inoltre come la misura impugnata consenta comunque al ricorrente l’accesso agli impianti ove si svolgono le manifestazioni sportive dei “Trapani Shark” seppur con la prescrizione - non specificatamente contestata - dell’ingresso 10 minuti prima l’inizio della gara e uscita 10 minuti dopo la fine della gara stessa; Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare. Per questo motivo, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna Bologna (Sezione Prima) respinge la suinidicata domanda cautelare”.
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