Bologna, 8 maggio 2024 – Se non è una delle prime sentenze in materia in Italia, poco ci manca. Parliamo di Covid, di obblighi vaccinali e di relative sanzioni, una delle quali ora annullata dal Tar e destinata a fare giurisprudenza. L’atto è il 1100/2024 dove vengono sottolineate "violazioni di legge" e soprattutto "l’irragionevolezza del trattamento obbligato per gli over 50 in ragione solo dell’età", ovvero di una "condizione personale di cui all’art. 3 Cost., senza altra specifica motivazione logica, scientifica o prudenziale, che possa giustificare l’obbligo vaccinale per tale indistinta categoria di soggetti e la correlata sanzione comminata a seguito della inosservanza di tale obbligo".
Per arrivare a capire la decisione del tribunale amministrativo, dobbiamo tornare al 5 gennaio 2022 quando il Consiglio dei Ministri – in carica il governo Draghi –, come ulteriore misura contro l’aumento dei contagi da Covid e l’arrivo della variante Omicron, aveva stabilito che dall’1 febbraio "i cittadini over 50 che non saranno vaccinati o non avranno completato il ciclo, riceveranno una sanzione una tantum da 100 euro". Norma poi sospesa dal governo attuale con tanto di proroga fino al 30 giugno 2024. Dunque fino a quel giorno sospese tutte le eventuali sanzioni da 100 euro ai ’no vax’.
Nonostante questo, però, una donna classe 1966 di Bologna, si è trovata ugualmente l’amara sorpresa "in quanto alla data del 15 giugno 2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario". Una richiesta di pagamento arrivata dall’Agenzia delle Entrate, immediatamente impugnata dall’avvocato Sebastiano Scardovi.
"Innanzitutto – spiega il legale – abbiamo ritenuto irragionevole il ’taglio’ della popolazione a metà, prima e dopo il compimento dei 50 anni. Poi ci siamo chiesti quale fosse la competenza funzionale dell’Agenzia delle Entrate. Infine il trattamento dei dati sensibili della mia assistita: per quale motivo il Ministero della Sanità li ha trasmessi a un altro ente senza consenso?". Questioni che la prima sezione del Tar ha accolto. E nelle motivazioni, tra le "varie violazioni di legge", si punta sul concetto di obbligo nei confronti "di una categoria indistinta di soggetti solo in funzione dell’età".
Senza una "specifica ed individuale ragione a monte dell’obbligo prescritto, laddove tale vaccino è intervenuto a prevenire la malattia ma non è servito a prevenire il contagio". Viene poi chiamato in causa "il principio generale secondo cui ’è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone non vaccinate, per esempio per motivi medici, (..) o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non esserlo’". Insomma, chiude il Tar, "irragionevole il trattamento obbligato per gli over 50", senza "altra specifica motivazione logica, scientifica o prudenziale".