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Il notaio risponde: il regime patrimoniale delle famiglie

La riforma del diritto di famiglia: evoluzione normativa e interpretativa a 50 anni dalla legge 151/1975. Focus sulle novità introdotte dai regolamenti UE 1103 e 1104 del 2016 e le implicazioni per i coniugi.

La riforma del diritto di famiglia ha quasi 50 anni. Entrata in vigore il 21 settembre 1975 la legge

151/1975 ha determinato una revisione del Codice Civile al fine di adeguarne il testo ai principi di uguaglianza tra coniugi. Una delle norme più importanti è la comunione legale dei beni come regime naturale dei rapporti patrimoniali tra coniugi, che determina la contitolarità degli acquisti e la cogestione del patrimonio. La diffusione di una società globalizzata e multietnica ha determinato una evoluzione giuridica e interpretativa del diritto di famiglia e del regime patrimoniale tra coniugi, in materia di diritto internazionale privato. La legge 218/1995 prevede che i coniugi posso stabilire in forma scritta che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato in cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale uno di essi risiede. L’accordo è valido nel rispetto delle forme previste del luogo in cui l’accordo è stipulato. Su tale normativa di base, tuttora in vigore, si sovrappongono i regolamenti UE 1103 e 1104 del 2016 che si applicano a partire dai matrimoni e le unioni stipulate dal 29 gennaio 2019. Per i matrimoni e le unioni prima di tale data si continueranno ad applicare le regole della Legge 218/1995. La differenza più importante è la seguente: il regime patrimoniale dipende dalla volontà espressa dai coniugi che hanno possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni: a) il

regime della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio; b) quello della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio; c) quello della legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio. Il criterio della prima residenza abituale comune dei coniugi costituisce un capovolgimento della prospettiva rispetto alla legge 218 del 1995. Ad esempio, se due coniugi italiani, che non avevano residenza abituale comune né effettuato una scelta, dopo alcuni anni stabiliscono per la prima volta una residenza abituale comune in Germania, il loro regime patrimoniale risulta regolato dalla legge tedesca. Di questo si è discusso venerdì 29 novembre, nel corso del convegno promosso dalla Scuola Notarile ‘Rolandino de’ Passaggeri’ di Bologna con il Consiglio Notarile Distrettuale.