
La vittima dell’incidente il giorno della caduta, soccorsa dai sanitari del 118 in via Codivilla
Bologna, 5 febbraio 2025 – La signora che nel 2018 cadde inciampando sul cordolo rotto di un marciapiede nascosto dalle foglie in via Codivilla e, dopo avere perso la causa conto il Comune, fu condannata a rimborsare 15mila euro di spese legali la parte avversa, che presentò ingiunzione di pignoramento sul suo stipendio all’epoca di cinquemila euro annui, ha avuto la ’rivincita’ in appello, insieme con il suo avvocato Fulvio Berrera. Dove i giudici hanno riconosciuto la responsabilità condivisa tra lei e le altre due parti in causa, appunto il Comune e poi la società che gestiva il chiosco accanto al luogo dell’incidente ed era incaricata della manutenzione dell’area. Le parti le dovranno dare seimila euro di risarcimento e 4.500 di spese legali.
Un passo indietro. Nel gennaio 2018, la vittima, all’epoca 42enne, mentre passeggiava con il proprio cane inciampò nella mattonella del cordolo del marciapiede di via Codivilla, completamente nascosta da uno strato di foglie secche e che cedette sotto il suo peso. La donna si ruppe tibia e perone e dovette essere sottoposta a un intervento, riportando anche una lieve invalidità permanente. Perciò fece causa al Comune e all’azienda che gestisce il chiosco, all’epoca chiuso per pausa invernale. Come raccontò il Carlino, però, in primo grado, nel 2022, la signora fu condannata a rimborsare le parti avversarie delle spese legali, perché il giudice ritenne che, sebbene il cedimento del mattone fosse "imprevedibile", d’altro canto la superficie coperta di foglie poteva essere "prevedibilmente scivolosa" e perciò la signora non avrebbe dovuto attraversarla.
Ora, invece, i giudici della seconda sezione civile della Corte d’appello ritengono che "la società del chiosco non adempì all’impegno di conservare l’area verde nelle migliori condizioni", zona peraltro pedonale e dotata anche di panchine, e che "il Comune, che eseguì la pulizia dell’area contigua il giorno stesso dell’incidente e perciò aveva piena contezza dello stato dei luoghi, non rispettò l’obbligo di manutenzione del cordolo né quello di segnalare il pericolo occulto". La responsabilità resta però al 50% della vittima, perché "sarebbe stato più prudente procedere sul viottolo asfaltato anziché nell’area ricoperta di foglie".