Parcheggi da acquistare. La Corte dei Conti frena l’operazione dell’Arengo

Secondo il parere non sono state specificate le motivazioni sulla scelta della costituzione di una nuova società mista cui affidare la concessione.

Parcheggi da acquistare. La Corte dei Conti frena l’operazione dell’Arengo

Parcheggi da acquistare. La Corte dei Conti frena l’operazione dell’Arengo

La Corte dei Conti frena l’Arengo sulla gestione della sosta pubblica. Con una risposta arrivata alla fine di giugno l’organo ha offerto il proprio parere in merito alla deliberazione avvenuta nel corso del consiglio comunale dell’11 aprile e prevenuta all’ente in data 15 maggio. Dopo circa un mese di analisi della questione la Corte ha provveduto a dare risposta valutando le decisioni adottate dall’Arengo. Riguardo alle verifiche di conformità le sezioni riunite di questa Corte hanno verificato "la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti condotti dall’amministrazione, anche in ragione della complessità dell’operazione sottoposta ad esame, nonché l’affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l’amministrazione". In questo ambito, la magistratura contabile ha osservato che i parametri della ‘convenienza economica’ e della ‘sostenibilità finanziaria’, pur evocando criteri aziendalistici, non possono tradursi per la Corte in una compiuta analisi economica e finanziaria della documentazione inerente alla costituenda società (o all’organismo societario già costituito che vede l’ingresso di un nuovo socio), poiché diversamente la deliberazione della sezione di controllo si tradurrebbe in una inammissibile forma di cogestione e di deresponsabilizzazione dell’azione amministrativa.

La deliberazione consiliare del comune, come ben sappiamo, aveva ad oggetto la costituzione di una società mista a responsabilità limitata. E il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 del Tusp individua per le partecipazioni societarie degli enti pubblici un "vincolo di scopo pubblico" e un "vincolo di attività", secondo i quali "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". La Corte in definitiva fa presente che non sono state specificate le motivazioni per cui la scelta della costituzione di una nuova società mista cui affidare la concessione del servizio sia preferibile rispetto all’attuale modalità gestionale. Oltre al fatto che per provvedere alla costituzione della famosa Ascoli Parcheggi è necessario risolvere l’attuale convenzione in essere con la Saba.

Massimiliano Mariotti