Buone notizie per chi deve ristrutturare casa. Con le legge di bilancio 2022 è stata confermata la detrazione Irpef del 50% per i lavori che saranno eseguiti dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Il più classico e accessibile dei bonus edilizi trova copertura dunque anche per il prossimo biennio. Oggi l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nota per confermarlo, con le specifiche del caso. Vediamo i punti salienti:
- L'importo massimo detraibile viene confermato a 96.000 euro
- La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
- Prevista la medesima detrazione Irpef, sempre entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
- manutenzione ordinaria e straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia
Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario - il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) - l'inquilino o il comodatario dell’immobile - soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori) - gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce - i soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali).
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile - il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge - il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili) - il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Per usufruire della detrazione è obbiligatorio pagare le spese tramite bonifico bancario o postale "parlante", da cui cioè devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Nella dichiarazione dei redditi è sufficiente indicare i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Cessione del credito o sconto in fattura
I beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:
- uno sconto del 50% sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura) - la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante (50%). La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993) - società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico - imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
Non è stata per ora prorogata al 2023 e 2024 la detrazione del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche valida dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Il bonus scade dunque a fine anno, a meno di nuovi provvedimenti