ALESSANDRO FARRUGGIA
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Dpcm 16 gennaio, seconde case e spostamenti: le precisazioni del Viminale

Confermata la possibilità di recarsi nelle seconde case, anche in deroga allo spostamento tra Regioni. Asporto dai bar, stop alle 18. Consentito un solo spostamento al giorno verso abitazioni private

Roma, piazza Navona vuota per le misure anti-Covid (Ansa)

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Roma, 18 gennaio 2021 - Seconde case, concorsi e musei, confermate le caute riaperture, compensare da una serie di divieti. Arrivano i chiarimenti del Viminale al Dpcm e all'ultimo decreto legge. Il ministero dell'Interno ha emanato una nuova circolare in "considerazione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del carattere ancora particolarmente diffusivo del fenomeno pandemico in atto". Il testo è firmato dal capo gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi. 

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Controlli rafforzati aree urbane

I prefetti dovranno garantire "la più scrupolosa osservanza delle prescrizioni vigenti attraverso mirati servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle aree urbane - specialmente quelle interessate da fenomeni di affollamento nelle ore serali e notturne - nei luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali".

Aggiornamento: Nuovo Dpcm: ecco quando non si può considerare "seconda casa"

Spostamenti tra regioni: eccezioni per le seconde case

E' sancito il divieto, in linea con la norma primaria contenuta nel decreto-legge n. 2/2021, e quindi fino al 15 febbraio 2021, di "ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l'eccezione di quelli motivati dalle suddette circostanze giustificative ma è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore 'arancione' o 'rosso'". Questo significa, spiegano al Viminale, che sarà possibile recarsi nelle seconde case essendo caduto il divieto che era stato inserito nel decreto varato per le festività natalizie.

Spostamente in aree gialle

Permane il divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00, fatte salve le consuete cause eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute). In ambito regionale, è consentito, una sola volta al giornospostarsi verso una sola abitazione privata abitata. Questi spostamenti potranno avvenire tra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Bar in aree gialle

Con l'esigenza di prevenire gli assembramenti, l'asporto è ora consentito esclusivamente fino alle ore 18.00 per le attività commerciali che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). 

Per i servizi di ristorazione, il provvedimento ne ribadisce  è è consentita, come in precedenza, la consegna a domicilio senza limiti di orario e la modalità dell'asporto fino alle ore 22.00, salvo che per le attività contrassegnate dai codici ATECO 56.3 e 47.25, in cui, analogamente all'area "gialla", si introduce il nuovo limite orario delle ore 18,00.

Musei aperti in aree gialle

Nelle aree gialle, "il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, finora sospeso, viene riattivato dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che, sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori, siano garantite modalita' di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire il rispetto della distanza interpersonale. Alle medesime condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre". Le attivita' museali e le mostre restano invece sospese, "come misura di maggior rigore", nelle aree arancioni e, ovviamente, rosse.

Ok ai concorsi nelle aree gialle

Nelle zone gialle "dal 15 febbraio 2021 sono consentite, nel rispetto di appositi protocolli anti-Covid, le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nei casi in cui e' prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova". In ogni caso, sottolinea la circolare, "restano consentite le procedure concorsuali concernenti, oltre al personale sanitario e della protezione civile, le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Scuola, riapertura condizionata

L''attività didattica in presenza, con decorrenza da oggi, viene garantita per un minimo del 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado". Questo potrà cambiare per effetto "di ordinanze regionali, adottate per motivi sanitari volte a differire il termine di riavvio della didattica in presenza per le scuole secondarie di secondo grado, ovvero di ordinanze del Ministro della Salute che determinino il passaggio di un territorio regionale nell'area "rossa", per la quale la didattica in presenza per i suddetti istituti scolastici rimane sospesa".

Aree sciistiche

E' prevista dal 15 febbraio 2021 l'apertura, per gli sciatori amatoriali, degli impianti nei comprensori sciistici; tale apertura resta peraltro subordinata all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Zona rossa, arancione e gialla. Regole e cosa si può fare

Zone arancioni

La mobilità, in entrata e in uscita, nei territori ricadenti in area arancione resta vietata, fatta eccezione per la ricorrenza delle cause scriminanti menzionate in precedenza. Gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata subiscono una restrizione territoriale, essendo consentiti esclusivamente in ambito comunale. Restano tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia. Con riguardo alle attività dei servizi di ristorazione, il provvedimento ne ribadisce la sospensione in via generale, consentendo, come già in precedenza stabilito, la consegna a domicilio senza limiti di orario e la modalità dell'asporto fino alle ore 22, salvo che per le attività in analogia all'area gialla, introducendo il nuovo limite orario delle ore 18. Viene ribadita esplicitamente, inoltre, come misura di maggior rigore, la sospensione delle attività museali e delle mostre. La ripresa in presenza delle attività didattiche per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado segue le stesse previsioni riguardo all'area gialla.

Zone rosse

Il complesso delle misure più restrittive introdotte con il Dpcm in esame per i territori ricadenti in area rossa resta sostanzialmente immutato. A tali misure, si aggiungono le specifiche prescrizioni in tema di spostamenti e attività di ristorazione con modalità di asporto, di contenuto identico a quelle introdotte nei territori in area arancione. In particolare, la limitazione delle regole generali di spostamento in area rossa trova un'eccezione nella possibilità, ammessa anche in tale area, di recarsi in un'abitazione privata abitata, in ambito comunale, con le stesse modalità previste per le altre aree. Anche con riferimento all'area rossa, viene ribadita in modo espresso la misura della sospensione delle mostre e dei servizi museali e degli altri istituti e luoghi della cultura.

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