Alluvionati, dopo il danno la beffa: rigettate le domande di indennizzo

Il Comune di Senigallia rigetta richieste di indennizzo per danni da alluvione, scatenando polemiche e minacce di ricorsi legali da parte dei cittadini danneggiati.

Alluvionati, dopo il danno la beffa: rigettate le domande di indennizzo

I danni provocati dall’alluvione di appena due anni fa

Danni da alluvione, il Comune di Senigallia sta inoltrando ai cittadini che avevano fatto richiesta di indennizzi per vedersi ripagare parte delle spese subite per l’ondata di maltempo che ha investito la città e la provincia dorica il 15 settembre 2022, il rigetto di istanza di contributo. "Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al Tar o al presidente della Repubblica nei termini di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica", avvisa l’ente.

Ma è possibile? Sì sta accadendo davvero. Le lettere, partite dall’area Protezione Civile, a firma del geometra responsabile, stanno arrivando in questi giorni nelle case dei senigalliesi e c’è chi le ha già messe in mano agli avvocati. Un diniego agli indennizzi già stanziati per chi ha subito danni due anni fa.

"Si tratta degli alluvionati che hanno insistito nella presentazione della domanda - spiega l’avvocato Simeone Sardella, legale di alcuni cittadini danneggiati - perché in alcuni casi le domande di indennizzo non sono state neppure presentate dagli alluvionati perché indotti, su consigli elargiti da dipendenti del Comune di Senigallia, ad astenersi dalla presentazione".

Stando all’avvocato Sardella il Comune avrebbe male interpretato la normativa sui ristori "affidandosi a una interpretazione non definibile neppure come restrittiva quanto piuttosto come completamente e palesemente errata". La norma di riferimento è l’articolo 5, allegato B alla ordinanza commissariale di protezione civile n. 932, del 13 ottobre 2022 e che prevede che siano esclusi dall’indennizzo i danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto dall’articolo 34 bis ‘Tolleranze costruttive’ del dpr 380 del 2001.

"Il significato letterale della norma - spiega Sardella - è quello di escludere dalla procedura di indennizzo i danni a quelle porzioni di fabbricato non a norma o realizzate in difformità dal titolo edilizio. Ma solo a quelle porzioni non ad altre perfettamente conformi". Il Comune in sostanza vieterebbe invece i risarcimenti a tutto lo stabile alluvionato anche a quella parte di immobile alluvionata perfettamente agibile e a norma. "Si muova il Comune - osserva Sardella - legga correttamente la legge, dimostri coraggio, risarcisca dei gravissimi danni subiti gli alluvionai ai quali, oltre il danno, ora va anche la beffa". Si prevede una pioggia di ricorsi.

Marina Verdenelli